Associazioni fondatrici della cassa di compensazione

La fondazione della PROMEA cassa di compensazione risale all'anno 1948. Il 1° gennaio 1948 è entrata in vigore la Legge federale sull'assicurazione vecchiaia e superstiti. Per l'organizzazione dell'AVS è stata scelta un'attuazione decentralizzata. Le casse di compensazione attuali, tra cui l'allora cassa di compensazione del metallo, affondano le loro radici nelle casse militari della seconda guerra mondiale. In seguito a diverse fusioni con altre casse di compensazione professionali, la cassa di compensazione del metallo ha cambiato nome nel 1996, diventando l'attuale PROMEA cassa di compensazione.


Queste associazioni fondatrici costituiscono attualmente l'organo responsabile della PROMEA cassa di compensazione:

 

  • AM Suisse (www.amsuisse.ch)
  • ASSOCIAZIONE DI COMMERCIO.swiss (www.handelsverband.swiss)
  • Associazione industria svizzera del mobile (www.möbelschweiz.ch)
  • Associazione padronale dei produttori svizzeri di leganti
  • Associazione professionale svizzera degli incastonatori di gemme APSI
  • Associazione Svizzera dei Commercianti di Materiali di Costruzione ASCMC (www.vsbh.ch)
  • Associazione svizzera dei fornitori di gioielleria e di metalli preziosi ASFGM
  • Associazione svizzera dei negozi specializzati di orologeria e gioielleria ASOG
    (www.vsgu-ashb.ch)
  • Associazione svizzera dei negozianti di pietre preziose ASP
  • Associazione Svizzera per la formazione professionale in logistica ASFL SVBL (www.svbl.ch)
  • SIYU fotografia professionale svizzera (www.siyu.ch)
  • imaging swiss - L'Associazione foto (www.imagingswiss.ch)
  • OTTICASVIZZERA - associazione di optometria et ottica (www.optikschweiz.ch)
  • Unione Mineralia
  • Unione Svizzera dei Grossisti del Ramo Sanitari USGRS (www.bagno.ch)
  • Unione svizzera dell'industria delle vernici e pitture USVP (www.vslf.ch)

 

In linea di principio ogni società può aderire alla PROMEA cassa di compensazione, se è o se diventa membro di una delle associazioni fondatrici. Secondo l'art. 64 della Legge sull'AVS e l'art. 117 dell'Ordinanza sull'AVS, le società che aderiscono a un’associazione con una cassa di compensazione propria, devono pagare i contributi presso tale cassa di compensazione. Le società che aderiscono a diverse associazioni con casse di compensazione proprie, hanno la facoltà di scelta.