INDENNITÀ DI ASSISTENZA

Indennità di assistenza

A decorrere dal 1° luglio 2021, i genitori che interrompono l’attività lucrativa per assistere un figlio con gravi problemi di salute hanno diritto a un congedo di assistenza della durata massima di 14 settimane. Durante tale periodo la perdita di salario è finanziata tramite l’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno (IPG). L’indennità per la perdita di guadagno durante tale periodo è definita indennità di assistenza. 

 

Nel momento in cui viene percepita la prima indennità giornaliera inizia un periodo quadro di 18 mesi. Nell'ambito di tale periodo quadro vengono pagate come massimo 98 indennità giornaliere. I genitori sono liberi di decidere se e come ripartirsi il congedo tra loro. Entrambi i genitori possono riscuotere l’indennità per il medesimo giorno. Nei 6 mesi a decorrere dall’insorgenza del diritto all’indennità, il genitore avente diritto è protetto dal licenziamento e le sue ferie non possono essere ridotte. 

 

L’indennità di assistenza ammonta all’ 80 % del reddito da lavoro medio soggetto all’AVS, come massimo tuttavia a CHF 220 al giorno. L’indennità di assistenza è assoggettata all’obbligo di contribuzione AVS/AI/IPG e, in caso di versamento diretto ai genitori, prima del pagamento vengono effettuate le relative detrazioni.
 

Requisiti

  • Essere madre/padre o sposa della madre/sposo del padre di un figlio con gravi problemi di salute e aver interrotto l’attività lucrativa per fornirgli assistenza.
  • Essere, al momento dell’interruzione, lavoratore/trice dipendente o svolgere un’attività lucrativa indipendente, oppure lavorare nell'azienda coniugale o di famiglia con retribuzione in denaro o ancora essere disoccupato/a o incapace al lavoro e percepire già prestazioni di indennità giornaliera di un’assicurazione sociale o privata.
  • Un medico attesta mediante il certificato ufficiale, che costituisce parte integrante del modulo 318.744, che il figlio ha gravi problemi di salute ai sensi dell’art. 16o LIPG. Il diritto all'indennità viene concesso solo se il certificato certifica che tutti e quattro i criteri sono cumulativamente soddisfatti.
 

Richiesta e versamento

Se il datore di lavoro o il/la lavoratore/trice è affiliato/a alla nostra cassa di compensazione come lavoratore/trice indipendente, è possibile compilare la richiesta online, stamparla e inviarcela dopo averla firmata. 
 

Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni sull'indennità di assistenza, nonché tutti i formulari necessari, sono disponibili direttamente su questa pagina sotto la voce «Formulari e promemoria».

Formulari e promemoria

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