Uscita

Nel caso di un’uscita prima dell’inizio del diritto a prestazioni per la vecchiaia, i superstiti o l’invalidità, vi è un diritto a una prestazione d’uscita. Essa è chiamata anche prestazione di libero passaggio e comprende l’intero capitale di risparmio, comprensivo di tutti i capitali, riscatti e interessi versati. La prestazione di libero passaggio dev’essere versata alla cassa pensione del nuovo datore di lavoro. Qualora questo non fosse possibile, la prestazione d’uscita dev’essere versata su un conto di libero passaggio. A determinate condizioni è possibile anche il versamento in contanti della prestazione di libero passaggio, per esempio quando si inizia, dopo essere stati/e dipendenti, un'attività lucrativa indipendente quale lavoro principale o se la prestazione di uscita è minore dei contributi annui della persona assicurata (irrilevanza). Anche in caso di partenza definitiva dalla Svizzera può essere richiesto un versamento in contanti (vedi anche Internazionale).

 

Dopo l'uscita, un prolungamento facoltativo dell'assicurazione presso la PROMEA cassa pensione non è possibile fino al compimento del 58esimo anno d'età. Per contro, vi è la possibilità di chiedere una copertura assicurativa facoltativa presso l'istituto collettore LPP. In presenza di determinati requisiti, le persone assicurate che hanno compiuto il 58esimo anno d'età, possono chiedere il prolungamento della copertura assicurativa precedente (vedi regolamento di previdenza, art. 10a).

 

 

 

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