Interruzione dell'attività lucrativa

Malattia / infortunio

Se la persona avente diritto non è in grado di esercitare la prestazione lavorativa, gli assegni familiari sono versati ancora per il mese nel quale è insorto l’impedimento di lavoro e nei tre mesi successivi, anche se il diritto legittimo al salario si è estinto, ma in ogni caso a condizione che sussista il diritto legittimo a questi assegni familiari.

 

Dopo questo periodo il diritto agli assegni familiari rimane unicamente se si continua a percepire un reddito soggetto all’AVS di almeno CHF 612/mese (in caso di persone con un'attività lucrativa indipendente CHF 7 350/anno). Le prestazioni assicurative sotto forma d'indennità giornaliere di malattia o di infortunio non sono considerate reddito soggetto all’AVS.

 

Esempio:

Un(a) dipendente si ammala e in base al contratto di lavoro ha diritto a un salario del 100 % durante 720 giorni. Il datore di lavoro ha riassicurato il rischio malattia al 100 % attraverso la sua assicurazione d'indennità giornaliera. Di conseguenza, trascorsi i tre mesi, non vi è più alcun diritto agli assegni per figli.

Sarebbe diverso se il datore di lavoro avesse riassicurato il rischio malattia “soltanto” all’80 %, versando egli stesso il rimanente 20 % in base all’obbligo della continuità di pagamento del salario secondo il contratto di lavoro. In questo caso il diritto agli assegni per figli prosegue, se superano del 20 % i CHF 612/mese e se lo dichiara il datore di lavoro.

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