Decesso

Rendite per coniugi e orfani

Se una persona assicurata decede, il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi, indipendentemente dalla durata del matrimonio o dall’età del coniuge avente diritto al momento del decesso della persona assicurata. Se però il coniuge superstite è oltre dieci anni più giovane della persona assicurata, la rendita per coniugi viene ridotta. L’unione domestica registrata è parificata al matrimonio.


Per figli che non hanno ancora raggiunto il 18esimo anno d’età o che sono ancora in formazione, vi è il diritto a una rendita per orfani. In linea di principio, il diritto a una rendita per orfani dura al massimo fino al 25esimo anno d’età.  

L’ammontare delle rendite per coniugi e per orfani è stabilito nel piano di previdenza.

 

Convivenza simile al matrimonio (concubinato)

Il/la partner convivente superstite (anche dello stesso sesso) ha diritto a una rendita per conviventi se le condizioni regolamentari sono adempiute. Al momento del decesso una rendita per conviventi dev'essere assicurata e deve esistere una convivenza simile al matrimonio avente diritto. La convivenza avente diritto è tale, se al momento del decesso della persona assicurata entrambi i conviventi non erano né coniugati, né partner di un'unione domestica registrata, né parenti, nonché

  • se la loro convivenza nella stessa economia domestica ha avuto una durata ininterrotta di cinque anni  
  • o se il/la convivente superstite ha l'obbligo di sostegno per uno o più figli comuni.

Non vi è alcun diritto a una rendita per conviventi, se il/la convivente superstite riceve già una rendita per coniugi o partner registrati/e da parte di un istituto di previdenza svizzero o estero.

 

L’esistenza di una convivenza avente diritto dev’essere confermata con un accordo scritto, firmato da entrambi i conviventi e notificato alla cassa pensione mentre la persona assicurata è in vita.


I nostri collaboratori e le nostre collaboratrici specialisti/e sono a disposizione per ulteriori informazioni.

 

 

Capitale di decesso

Se il piano di previdenza prevede l’assicurazione di un capitale di decesso, esso diventa esigibile, se la persona assicurata, attiva o invalida, decede prima di aver raggiunto l’età di pensionamento. Hanno diritto all’intero capitale di decesso:

  1. il/la coniuge superstite; nel caso in cui non ci sia:
  2. i figli aventi diritto a una rendita; nel caso in cui non ci siano: 
  3. le persone fisiche che hanno ricevuto un sostegno determinante dalla persona assicurata o la persona che ha convissuto ininterrottamente con la persona assicurata durante gli ultimi cinque anni fino al suo decesso. L’esistenza di una convivenza avente diritto dev’essere confermata con un accordo scritto, firmato da entrambi i conviventi e notificato alla cassa pensione mentre la persona assicurata è in vita.

Non hanno diritto al capitale di decesso le persone che ricevono già una rendita per coniugi o per conviventi da un’istituzione di previdenza svizzera o estera. Nel caso in cui non ci siano:

  1. i figli della persona assicurata e che non hanno diritto a una rendita; nel caso in cui non ci siano: 
  2. i genitori della persona assicurata; nel caso in cui non ci siano:
  3. i fratelli e le sorelle della persona assicurata. 
  4. Nel caso in cui non ci siano gli aventi diritto elencati precedentemente, la metà del capitale di decesso spetta agli altri eredi legittimi a esclusione della comunità.
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