Diritto in caso di formazione

Gli assegni di formazione vengono versati a partire dall’inizio del mese in cui il figlio, dopo la formazione scolastica obbligatoria, inizia una formazione, ma al più presto a partire dal mese successivo a quello in cui il figlio ha compiuto 15 anni. L’assegno di formazione viene concesso fino alla conclusione della formazione del figlio, ma al massino fino alla fine del mese in cui ha compiuto 25 anni.

 

Il diritto è fatto valere inviando la richiesta e l’attestato di formazione. Se riceve già gli assegni per figli dalla PROMEA cassa assegni familiari, riceve da noi tempestivamente un invito a trasmetterci l’attestato di formazione.

 

Definizione della formazione

Vi è il diritto ad assegni di formazione nei seguenti casi:

 

  • la frequentazione di scuole o di corsi che servono alla formazione generale o quella professionale 
  • la formazione professionale nell’ambito di un rapporto di tirocinio, ma anche tutte le altre attività che hanno come scopo la preparazione sistematica a una futura attività lucrativa (p.es. periodo di pratica, soggiorno linguistico ecc.)

 

Non è considerata in formazione la persona che esercita un’attività lucrativa principale e che frequenta soltanto collateralmente una scuola o dei corsi. Non vi è il diritto agli assegni di formazione per figli il cui reddito da un'attività lucrativa supera i CHF 29 400 annui o i CHF 2 450 mensili.

 

Verifica delle formazioni esistenti

Le disposizioni legali prevedono una verifica periodica dei diritti alle prestazioni in corso. Per questo motivo vi invitiamo tempestivamente per iscritto, in occasione della scadenza della validità dell’esistente decisione sul diritto agli assegni, a trasmetterci gli attestati di formazione aggiornati allo stato attuale, per i giovani che continuano la formazione.

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