Internazionale

Partenza definitiva dalla Svizzera

In linea di principio, le prestazioni di libero passaggio non possono essere trasferite a un sistema di assicurazioni sociali estero; questo significa che possono essere versate in contanti nella loro totalità su richiesta della persona assicurata. Tuttavia, qualora la destinazione fosse uno Stato UE/AELS, in linea di principio, la prestazione di libero passaggio secondo la LPP (parte obbligatoria degli averi di vecchiaia) dev'essere trasferita su un conto di libero passaggio o su una polizza di libero passaggio in Svizzera. La parte eccedente l'obbligatorietà degli averi di vecchiaia Le può essere versata in contanti. Nel caso in cui non fosse assoggettata, quale persona assicurata, all'assicurazione obbligatoria nello Stato UE/AELS, anche la parte obbligatoria Le può essere versata in contanti. Informazioni e formulari di richiesta a questo riguardo sono a Sua disposizione sul sito internet dell'Organismo di collegamento del fondo di garanzia LPP.

 

Se la prestazione di libero passaggio è versata in contanti, vi è l'assoggettamento all'imposta alla fonte. Se la Svizzera ha una convenzione di doppia imposizione con lo Stato in questione, può essere chiesta la restituzione dell'imposta alla fonte, sempre che il versamento in contanti sia stato assoggettato all'imposta di tale Stato. Il relativo formulario Le viene trasmesso unitamente al conteggio d'uscita.

 

Vi è la possibilità, a determinate condizioni, di una copertura assicurativa facoltativa nella previdenza professionale svizzera presso la fondazione istituto collettore LPP.

 

Informazioni sulla situazione assicurativa nell'AVS sono disponibili presso la nostra cassa di compensazione, sotto la voce Internazionale.

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